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gratuito patrocinio è un beneficio previsto dalla costituzione art.24 cost.
Al fine di essere rappresentata in
giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), sia per
agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un
avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non
risultino manifestamente infondate.
Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è
necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini
della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i
componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato
di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa
diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che
intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente
obbligato per l'ammenda;
- colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile
per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le
eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di
revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di
sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un
difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti
da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate)
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di
giurisdizione.
Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
- nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora,
nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa,
e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del
magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini
preliminari
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase
successiva
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il
procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata
fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal
difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà
anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un
documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e
deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il
suo nucleo familiare
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda
(autocertificazione)
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini
dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore
dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza
la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne
cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere
accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero)
dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato
nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita
da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura
di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione
consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione
dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato
(oppure può essere sostituita da autocertificazione).
Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è
pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può
decidere in uno dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in
cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il
decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto
che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa produce l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il
Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei
casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore
privato autorizzato.
Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al
presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in
cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.
L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato
e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre
ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento
impugnato.
Riferimenti normativi: legge 29 marzo 2001 n. 134 – DPR 30 maggio 2002 n. 115,
articoli dal 74 al 141