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beneficio previsto dalla costituzione art.24 cost. Al fine di essere
rappresentata in giudizio nell’ambito di un procedimento penale (o
penale militare), sia per agire che per difendersi, la persona non
abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a
spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente
infondate.
Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è
necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
10.628,16.
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito,
ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei
redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il
limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della
causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli
interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il
danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile
civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione
civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L’ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per
tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque
connesse.
Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi
di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi
all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di
competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa
o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma
richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni
derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente
infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per
tutti i gradi di giurisdizione.
Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
- nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso
invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni)
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione
mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti
(modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio
del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle
indagini preliminari
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella
fase successiva
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,
se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con
allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere
presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi
sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata
a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del
richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta
semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei
componenti il suo nucleo familiare
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda
(autocertificazione)
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai
fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al
direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al
magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di
sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia
giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere
accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero)
dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto
dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione
può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di
misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la
certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla
data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente
della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da
autocertificazione).
Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della
domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è
pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda
e può decidere in uno dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene
depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso
all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni
caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al
beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente
competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa produce l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente
corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un
consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso
al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal
momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato
all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è
notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate
che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: legge 29 marzo 2001 n. 134 – DPR 30 maggio 2002
n. 115, articoli dal 74 al 141
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