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Ho realizzato questo sito con il
fine aiutare i cittadini italiani e gli stranieri meno abbienti,
informandoli sulle procedure e sulle modalità di accesso al c.d "gratuito
patrocinio".
Ritengo, affinché la Legge possa
dirsi uguale per tutti ed amministrata in nome
del popolo, sia doveroso informare tutti i cittadini (e
gli stranieri) meno abbienti della possibilità di usufruire di
un Avvocato di fiducia che sarà al loro fianco in tutte le fasi ed i gradi del
procedimento ed il cui operato sarà retribuito solo ed
esclusivamente dallo Stato.
Ricordo che si può beneficiare del P.S.S. in processi penali non solo se si è imputati, ma
anche se si è parti offese (parti civili), nell'ambito dei
giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già
pendenti e nelle controversie per le quali si intende agire in
giudizio.
Il P.S.S. non è consentito nelle
procedure "stragiudiziali".
Si precisa che l'espressione "gratuito patrocinio",
tutt'ora impropriamente in voga, è il riflesso della vecchia
normativa (r.d. del 30 dicembre 1923 n.3282) che all'art. 1 così
recitava: "Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio
onorifico ed obbligatorio degli avvocati e dei procuratori".
Tuttavia la dicitura "gratuito
patrocinio", sostituita dalla locuzione "patrocinio a spese
dello Stato", riflette l'attuale ed effettiva gratuità per i
soggetti beneficiari.
Vi invito a leggere con attenzione
le pagine di questo sito, gli esempi e gli stralci riportati dal
sito del Ministero della Giustizia ed a contattarci per qualunque
domanda o assistenza legale gratuita.
Avv. Flaviano Boccassini
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