Liquidazione in udienza degli onorari dell'avvocato ammesso al gratuito patrocino
A seguito delle MODIFICHE ALL'ART. 83 DEL d.pr. 115/2002 INTRODOTTE DALLA legge di stabilità 2016, il Magistrato giudicante é ora tenuto, contestualmente alla pronuncia della sentenza, ad emettere il decreto di pagamento degli onorari richiesti dal difensore ammesso al patrocinio a spese dello stato (gratuito patrocinio).
E' bene quindi munirsi di istanza di liquidazione e provvedere al deposito della stessa in udienza al termine della discussione.
Quanto detto vale per i procedimenti davanti ad ogni tipo di organo giudicante (Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i Minorenni e Giudice Civile) e per ogni grado di giudizio.
La medesima procedura può essere applicata anche in caso di assistiti dichiararti irreperibili
La nuova procedura permette (quantomeno in teoria) di abbattere i tempi di attesa rispetto al deposito dell'istanza di liquidazione in cancelleria, provvedendo il Giudicante ad emettere il decreto di liquidazione al momento della pronuncia della sentenza.
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